Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/2007

Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
444/2007
Data di deposito
21 dicembre 2007
Data di decisione
12 dicembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:444

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 6, lettera a), legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 31988

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 53, comma 6, lettera a ), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevede che l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione in quel momento percepita, debba essere annualmente rivalutata, secondo i criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma, del codice civile, in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente. Analoga questione è già stata dichiarata non fondata e il rimettente non fornisce alcun argomento diverso o ulteriore rispetto a quelli già esaminati, tale non potendosi ritenere il richiamo all'art. 38 Cost., posto che, anche in riferimento alla funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, è necessario considerare la globalità degli emolumenti e non la singola voce, il cui criterio di computo va, a sua volta, valutato nel complessivo ambito dell'intervento normativo di trasformazione dell'azienda postale con la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. - Sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali, sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente garantiti, v. le citate sentenze n. 426/2006 e n. 3/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze