Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/2007

Corte cost., ord. 20 febbraio 2007, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
43/2007
Data di deposito
20 febbraio 2007
Data di decisione
5 febbraio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 27, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 27, comma 4, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 31028

Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d ) , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla citazione a giudizio della persona cui è attribuito l'addebito nel ricorso immediato e la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convocazione delle parti nonostante l'inerzia o il parere contrario del pubblico ministero. Il giudice a quo , infatti, non si è conformato al canone della sperimentazione dell'interpretazione secundum Constitutionem , poiché non ha tenuto in debito conto che il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie. Inoltre, il medesimo giudice non ha considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione. - In relazione alla omessa verifica di una soluzione conforme alla Costituzione nella materia in questione, v., citate, ordinanze n. 381 e n. 361/2005. - In relazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla Corte, vedi, citate, Cass., sez. IV pen., 27 maggio 2004, n. 33675; sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 12 e 17 gennaio 2006, n. 20559.

Massima n. 31029

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4 , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui fissa il termine a comparire di venti giorni. Invero, l'inammissibilità delle prime due questioni sollevate dal rimettente con la medesima ordinanza per non avere attribuito alle disposizioni impugnate l'interpretazione conforme alla Costituzione adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e per non aver considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione, comporta, altresì, l'inammissibilità anche della presente questione, per difetto di motivazione in ordine all'applicabilità della norma censurata nel giudizio principale. - In relazione al difetto di motivazione sulla rilevanza della questione per non aver attribuito alla disposizione impugnata l'interpretazione conforme a Costituzione della prevalente giurisprudenza di legittimità, v., citata, ordinanza n. 346/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1, 3, lettera d), e 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze