Corte costituzionale
Ordinanza n. 406/2007
Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 406/2007
- Data di deposito
- 30 novembre 2007
- Data di decisione
- 21 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 31916
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate, subordinatamente l'una all'altra, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la prima, e all'art. 25 Cost., la seconda. Il rimettente censura l'art. 8 laddove prevede, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, e l'art. 10 nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del giudice ordinario competente anziché del giudice amministrativo e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, il TAR rimettente afferma la sicura insussistenza della propria giurisdizione, sostenendo che ciò non esclude la rilevanza della questione, ma anzi ne rappresenta il fondamento, poiché la regressione del procedimento alla fase amministrativa contenziosa sottrarrebbe definitivamente la controversia alla cognizione del giudice amministrativo: peraltro, tale convincimento non è sorretto da alcuna argomentazione, con conseguente insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. la prima, all'art. 25, Cost. la seconda, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sede di Bari – con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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