Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/2007

Corte cost., ord. 23 novembre 2007, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
393/2007
Data di deposito
23 novembre 2007
Data di decisione
19 novembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 45, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31847

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., deve essere respinta la richiesta di restituzione degli atti al rimettente avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato: infatti, l'avvenuta approvazione in sede governativa di uno schema di decreto legislativo (apportante modifiche al testo della disposizione censurata), prima del perfezionamento della procedura volta alla formazione degli atti aventi forza di legge, non ha alcuna idoneità a modificare il diritto oggettivo, né rileva la pubblicazione in G.U. del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che modifica la norma censurata), in quanto la sua entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2008.

Massima n. 31848

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto fallito debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, ma prevede l'obbligo, per l'imprenditore fallito o per gli amministratori o liquidatori in caso di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Infatti, il rimettente, nel dolersi del fatto che non sia prevista alcuna forma di "sanzione" per chi non adempia all'obbligo suddetto, si limita a denunciare una presunta situazione di contrasto fra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare uno specifico petitum . - Sul punto v., citate, ordinanze n. 279, n. 186 e n. 35 del 2007.

Massima n. 31849

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 45 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede più che la corrispondenza diretta a soggetto fallito debba essere direttamente consegnata al curatore fallimentare, ma prevede l'obbligo, per l'imprenditore fallito o per gli amministratori o liquidatori in caso di persona giuridica, di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Infatti, il rimettente, argomentando dall'asserita diversità fra imprenditore persona fisica e imprenditore persona giuridica, ritiene ingiustificata una medesima disciplina quanto a tutela della libertà e segretezza della corrispondenza, ma così facendo, di fronte ad una fattispecie normativa che realizza un determinato bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità alla tematica in questione, l'adozione di un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla prudente discrezionalità del legislatore. - Sul punto, v., citate, sentenza n. 377/1994 e ordinanza n, 302/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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