Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/2007

Corte cost., ord. 31 ottobre 2007, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/2007
Data di deposito
31 ottobre 2007
Data di decisione
24 ottobre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:363

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31756

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, per giurisprudenza di legittimità maggioritaria, la nuova ipotesi di revoca non può operare in rapporto ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, e, nella specie, si discute proprio della revoca di una sospensione condizionale applicata con sentenza divenuta definitiva in epoca anteriore.

Massima n. 31757

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto e quinto comma, Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, il rimettente non prende in considerazione quell'indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità di revoca in executivis della sospensione condizionale deve intendersi limitata alla sola ipotesi in cui l'elemento ostativo alla sua concessione non fosse conoscibile nella fase di cognizione (mentre nel caso in cui il giudice della cognizione, pur potendo accorgersi dei precedenti ostativi, abbia egualmente concesso il beneficio, anche la nuova ipotesi di revoca dovrebbe conseguire alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione), e non precisa se, nel caso al suo esame, i precedenti ostativi fossero conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168, terzo comma, del codice penale, e 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, e dal Tribunale di Nuoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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