Corte costituzionale
Ordinanza n. 351/2007
Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 351/2007
- Data di deposito
- 26 ottobre 2007
- Data di decisione
- 22 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:351
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 2, legge n. 287 del 10 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 31738
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere prese in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio principale, con riferimento a parametri costituzionali e a profili non evocati dal giudice a quo , e la questione deve essere esaminata nei limiti del thema decidendum individuato dall'ordinanza di rimessione. - Sul punto v., citate, per tutte, sentenze n. 310 e 234/2006.
Massima n. 31739
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui devolve alla Corte d'appello competente per territorio la competenza a decidere delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative. La questione - sollevata sull'assunto che la norma, devolvendo alla Corte d'appello anche le controversie che hanno ad oggetto somme di importo modesto, impedirebbe alla parte l'autodifesa, in danno dei cittadini meno abbienti - è del tutto ipotetica ed eventuale, in quanto nel giudizio principale l'attrice è difesa da un avvocato, sicché non si pone alcun problema in merito all'incidenza, sulla facoltà di agire in giudizio, dell'onere economico conseguente alla necessità di ricorrere alla difesa tecnica. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002; v. altresì, citata, ordinanza n. 66/2006.
Massima n. 31740
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, devolvendo alla Corte d'appello competente per territorio la competenza a decidere delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative, irragionevolmente sacrificherebbe il diritto al doppio grado di giudizio di merito: infatti, il doppio grado di cognizione di merito non è riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia di difesa. - Sul punto v., citate, sentenze n. 433/1990, n. 301/1986, n. 78/1984, n. 22/1973 e ordinanze n. 107/2007, n. 84/2003, n. 585/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Giudice di pace di Ottaviano, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal medesimo Giudice di pace, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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