Corte costituzionale
Ordinanza n. 323/2007
Corte cost., ord. 24 luglio 2007, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 323/2007
- Data di deposito
- 24 luglio 2007
- Data di decisione
- 11 luglio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:323
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31653
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, opponente a decreto penale di condanna, di chiedere al giudice, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e di ottenere le fissazione dell'udienza preliminare. Infatti, il nucleo delle doglianze si fonda sulla non condivisibile premessa che il giudizio introdotto a seguito dell'opposizione dell'imputato debba essere necessariamente ed integralmente ripristinatorio della situazione processuale in cui l'imputato versava prima dell'emissione del decreto penale di condanna. In realtà, la proposizione dell'opposizione non è idonea ad elidere in toto le peculiarità che contraddistinguono presupposti, finalità e modulazione del rito monitorio e che lo differenziano sensibilmente dal procedimento ordinario, risultando, così, erronea, la piena assimilazione tra la posizione dell'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia proposto opposizione e quella dell'imputato nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie. La non comparabilità fra le situazioni in oggetto rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente.
Massima n. 31654
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario o non ha fatto richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare. Infatti, il nucleo delle doglianze si fonda sulla non condivisibile premessa che il giudizio introdotto a seguito dell'opposizione dell'imputato debba essere necessariamente ed integralmente ripristinatorio della situazione processuale in cui l'imputato versava prima dell'emissione del decreto penale di condanna.. In realtà, la proposizione dell'opposizione non è idonea ad elidere in toto le peculiarità che contraddistinguono presupposti, finalità e modulazione del rito monitorio e che lo differenziano sensibilmente dal procedimento ordinario, risultando, così, erronea, la piena assimilazione tra la posizione dell'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia proposto opposizione e quella dell'imputato nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie. La non comparabilità fra le situazioni in oggetto rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, e dell'art. 464, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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