Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2007
Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2007
- Data di deposito
- 6 febbraio 2007
- Data di decisione
- 24 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 576, codice di procedura penale
- art. 6, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Il rimettente muove dalla premessa che la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile: tale conclusione non è, però, l'unica possibile, dal momento che la Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere anche la tesi opposta, facendo leva sulla voluntas legis emergente dai lavori parlamentari. Non sussiste, pertanto, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa di cui sopra, ed il rimettente non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'opposto orientamento non può essere condiviso: la carenza di una verifica di altre opzioni ermeneutiche comporta la manifesta inammissibilità della questione proposta. - Sul mancato esercizio dei poteri interpretativi che la legge riconosce in via esclusiva al giudice v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 34/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.
Massima n. 31008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede solo a favore dell'imputato e del pubblico ministero, e non anche della parte civile, una "restituzione in termini" per proporre ricorso in cassazione, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento anteriormente all'entrata in vigore della legge. I rimettenti muovono dalla premessa che la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile: tale conclusione non è, però, l'unica possibile, dal momento che la Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere anche la tesi opposta, facendo leva sulla voluntas legis emergente dai lavori parlamentari. Anche in ordine alla disciplina transitoria non c'è uniformità di opinioni, poiché, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, l'art. 10, comma 1, nello stabilire che la legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, si sarebbe limitato a riaffermare il generale principio del tempus regit actum , tipico della materia processuale. Non sussiste, pertanto, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa di cui sopra, ed i rimettenti non hanno fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'opposto orientamento non può essere condiviso: la carenza di una verifica di altre opzioni ermeneutiche comporta la manifesta inammissibilità della questione proposta. - Sul mancato esercizio dei poteri interpretativi che la legge riconosce in via esclusiva al giudice v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 34/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia e dalla Corte d'appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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