Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/2007

Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 316

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
316/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:316

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31641

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, lettera c ), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall'erario, qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro sufficiente per gli atti richiesti dalla legge, le spese e gli onorari liquidati al curatore, «ovvero» dell'art. 146, comma 3, lettera d ), dello stesso d.P.R., nella parte in cui non include, tra dette spese, quelle anticipate dal curatore per ogni pubblicità, ivi incluse quelle relative a tutti gli avvisi inviati ai creditori, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché, risultando la questione formulata in termini di alternativa irrisolta tra due auspicate soluzioni e, dunque, in forma ancipite, l'imprecisa indicazione del petitum da parte del rimettente si risolve nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. - V., ex plurimis , ordinanze n. 62/2007, n. 363/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) «ovvero» dell'art. 146, comma 3, lettera d) dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché «sotto il profilo della violazione dell'art. 39 l. f. in relazione all'art. 36 Cost.», con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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