Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2007

Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2007
Data di deposito
6 febbraio 2007
Data di decisione
24 gennaio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 31006

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel testo oggetto di censura, successivamente abrogato ad opera dell'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 134, prevede che, dopo il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio". Infatti l'ordinanza di rimessione, da un lato, contiene un'inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, dall'altro, è carente di motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata, ancorché abrogata. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 319/2006. - In relazione alla omessa considerazione di modifiche normative anteriori all'ordinanza di rimessione, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 48/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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