Corte costituzionale
Ordinanza n. 308/2007
Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 308/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 31626
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione, dal momento che l'ordinanza di rimessione manca di qualsiasi descrizione della fattispecie e difetta di adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel procedimento a quo . - Sulla manifesta inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 148 e n. 45/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza v., citata, ordinanza n. 136/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione in relazione alle ragioni del contrasto fra la norma censurata e i parametri evocati, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 122/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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