Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/2007

Corte cost., ord. 20 luglio 2007, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
308/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:308

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 31626

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione, dal momento che l'ordinanza di rimessione manca di qualsiasi descrizione della fattispecie e difetta di adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel procedimento a quo . - Sulla manifesta inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 148 e n. 45/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza v., citata, ordinanza n. 136/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione in relazione alle ragioni del contrasto fra la norma censurata e i parametri evocati, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 122/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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