Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/2007

Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
28/2007
Data di deposito
6 febbraio 2007
Data di decisione
24 gennaio 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 2, comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 31000

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui preclude all'imputato il ricorso ai riti alternativi nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Infatti, il rimettente ha motivato, sia pur sinteticamente, in ordine alla rilevanza della questione, osservando come la norma censurata impedisca all'imputato nel giudizio a quo di accedere al rito abbreviato, la volontà di richiedere il quale è implicita nel fatto che l'eccezione di incostituzionalità è stata sollevata dalla difesa.

Massima n. 31001

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui preclude all'imputato il ricorso ai riti alternativi nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Infatti, il procedimento davanti al giudice di pace presenta caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, con la conseguenza che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore e non determina una ingiustificata disparità di trattamento né una violazione del diritto di difesa. - V., citati, i precedenti specifici di cui alle ordinanze n. 312 e n. 228/2005. - Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 415 e n. 85/2005, n. 349 e n. 201/2004.

Massima n. 31002

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera f) , e 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, escludono l'applicazione delle norme relative al giudizio abbreviato nel procedimento dinanzi al giudice di pace e non prevedono che l'atto di citazione debba contenere, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere tale rito. Infatti, non solo il procedimento dinanzi al giudice di pace non è comparabile con quello davanti al tribunale, stante l'eterogeneità della sua struttura e la previsione di forme alternative di definizione, ignote al secondo procedimento, ma deve altresì osservarsi che il giudizio abbreviato è difficilmente compatibile con il ruolo marginale che, nel procedimento davanti al giudice di pace, è assegnato alle indagini preliminari, che costituiscono una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria e che può, addirittura, essere interamente saltata, nel caso di giudizio introdotto tramite ricorso diretto della persona offesa. - Sull'attività di indagine nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, v., citata, ordinanza n. 349/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Pattada con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera f), e 20 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Patti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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