Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/2007
Corte cost., ord. 6 febbraio 2007, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/2007
- Data di deposito
- 6 febbraio 2007
- Data di decisione
- 24 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30998
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di accedere ai riti alternativi. Infatti, il rimettente ha riferito, sia pur sinteticamente, di procedere nei confronti di imputato di un reato, guida in stato di ebbrezza, reso oblazionabile ex art. 162- bis cod. pen. dal nuovo assetto sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace introdotto dal d.lgs. n. 274 del 2000 e, così facendo, ha anche assolto l'onere di motivazione sulla rilevanza.
Massima n. 30999
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di accedere ai riti alternativi. Trattasi, infatti, di questione identica ad altre già dichiarate manifestamente infondate e a sostegno della quale non sono stati dedotti profili nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenza. - V., citati, i precedenti specifici di cui alle ordinanze n. 10, n. 11, n. 55, n. 56 e n. 57/2004 e n. 231/2003. - Sulla incostituzionalità dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore per mancata o insufficiente indicazione del requisito di cui al comma 1, lettera e) , dello stesso articolo (ossia avviso all'imputato della facoltà di chiedere un rito alternativo), v., citata, sentenza n. 497/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ortona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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