Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2007
Corte cost., ord. 26 giugno 2007, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2007
- Data di deposito
- 26 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 171, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31482
Ove il giudice rimettente - nell'ordinanza con cui solleva questione incidentale di legittimità costituzionale - ometta completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale omissione comporta la manifesta inammissibilità della questione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies - comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , n. 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 - del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - Da ultimo, ordinanze nn. 132 e 72/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – dal Giudice di pace di Scicli, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost. – dal Giudice di pace di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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