Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2007

Corte cost., ord. 26 giugno 2007, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:243

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31482

Ove il giudice rimettente - nell'ordinanza con cui solleva questione incidentale di legittimità costituzionale - ometta completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale omissione comporta la manifesta inammissibilità della questione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies - comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , n. 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 - del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - Da ultimo, ordinanze nn. 132 e 72/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – dal Giudice di pace di Scicli, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost. – dal Giudice di pace di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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