Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/2007

Corte cost., ord. 21 giugno 2007, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/2007
Data di deposito
21 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:231

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31438

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 7, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale,sostituendo i commi 3 e 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 (art. 36- bis , comma 7, lettere a) e b) ), ha previsto una modalità di determinazione della sanzione sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente e caratterizzata dall'assenza di qualunque meccanismo presuntivo. Il medesimo decreto, inoltre, ha attribuito la competenza all'irrogazione della sanzione, non più all'Agenzia delle entrate, bensì alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Conseguentemente, alla luce di tali sostanziali modifiche della disposizione censurata, si impone una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle questioni sollevate, e ciò a prescindere da ogni rilievo circa le ravvisate lacune dell'ordinanza di rimessione in merito alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione, alla indeterminatezza del tipo di intervento richiesto alla Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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