Corte costituzionale
Ordinanza n. 231/2007
Corte cost., ord. 21 giugno 2007, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 231/2007
- Data di deposito
- 21 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002
- legge n. 73 del 23 aprile 2002
- art. 7, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 31438
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 7, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale,sostituendo i commi 3 e 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 (art. 36- bis , comma 7, lettere a) e b) ), ha previsto una modalità di determinazione della sanzione sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente e caratterizzata dall'assenza di qualunque meccanismo presuntivo. Il medesimo decreto, inoltre, ha attribuito la competenza all'irrogazione della sanzione, non più all'Agenzia delle entrate, bensì alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Conseguentemente, alla luce di tali sostanziali modifiche della disposizione censurata, si impone una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle questioni sollevate, e ciò a prescindere da ogni rilievo circa le ravvisate lacune dell'ordinanza di rimessione in merito alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione, alla indeterminatezza del tipo di intervento richiesto alla Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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