Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/2007
Corte cost., ord. 12 giugno 2007, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/2007
- Data di deposito
- 12 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 233, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
- decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 31362
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233 delle norme di attuazione del cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente", consente al PM di procedere a giudizio direttissimo per i reati concernenti armi ed esplosivi anche fuori dei modi previsti dall'art. 449 cod. proc. pen.. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie doglianze, poiché l'impugnativa sostanzialmente ignora che l'art. 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nel comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 68 del 1991, e la norma che ha reintrodotto il giudizio direttissimo per i suddetti reati (art. 12- bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356) reca una previsione non identica a quella della norma qui censurata. - Sulla manifesta inammissibilità in caso di inesatta identificazione della norma oggetto di censura v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 42/2007, n. 210 e n. 55/2006. - Sulla incostituzionalità dell'art. 233, comma 2, norme di attuazione del cod. proc. pen. v., citata, sentenza n. 68/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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