Corte costituzionale

Sentenza n. 67/2006

Corte cost., sent. 24 febbraio 2006, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/2006
Data di deposito
24 febbraio 2006
Data di decisione
20 febbraio 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 11, comma 1, ultimo periodo, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 30198

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale "D", ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Infatti, per un verso, le ipotesi in relazione alle quali, secondo la prospettazione della remittente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti - quali quelle riguardanti i fabbricati: a) iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo "D", posseduti o no da imprese; c) privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo "D", ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d) assoggettati ad imposta di registro - non sono omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Per altro verso, le disposizioni denunciate non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce, anzi, sicura espressione (art. 53 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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