Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2006
Corte cost., sent. 24 febbraio 2006, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2006
- Data di deposito
- 24 febbraio 2006
- Data di decisione
- 20 febbraio 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 11, comma 1, ultimo periodo, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 30198
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il cui combinato disposto prevede, per i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale "D", ove interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che la base imponibile dell'ICI sia costituita «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso» i coefficienti indicati dalla legge, soggetti ad aggiornamento con decreto ministeriale. Infatti, per un verso, le ipotesi in relazione alle quali, secondo la prospettazione della remittente, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra ipotesi ritenute equivalenti - quali quelle riguardanti i fabbricati: a) iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo "D", posseduti o no da imprese; c) privi di rendita, anch'essi classificabili nel gruppo "D", ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d) assoggettati ad imposta di registro - non sono omogenee rispetto a quella prevista dal censurato comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Per altro verso, le disposizioni denunciate non incidono negativamente sul diritto al lavoro (art. 4 Cost.), inteso dal rimettente come lavoro di impresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce, anzi, sicura espressione (art. 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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