Corte costituzionale
Sentenza n. 60/2006
Corte cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/2006
- Data di deposito
- 16 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 468 del 24 novembre 1999
- art. 8, comma 1, lett. c-bis), legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 30190
Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c - bis ), della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività. La previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, determina un irrazionale, incondizionato sacrificio del diritto di accedere all'ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale ma solo per la relazione esistente con il coniuge, il convivente, nonché i parenti e affini sopra indicati. Viceversa, le incompatibilità parentali previste per l'altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, sono limitate al circondario: l'introduzione dell'incompatibilità su base nazionale solo per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo implica la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello riservato a chi abbia congiunti che svolgono la professione di avvocato, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace – per il caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado» dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione – con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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