Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2006
Corte cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2006
- Data di deposito
- 16 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 117, comma 1, lett. c), legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30186
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) della Costituzione, con assorbimento dell'ulteriore parametro, art. 101 Cost., evocato dal giudice rimettente - l'art. 117, comma 1, lettera c) , della legge n. 388 del 2000, che sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Difatti, in caso di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato). Va aggiunto che l'intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato sin dall'origine a tempo determinato. Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma del citato art. 10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1, lettera f) , del d. lgs. n. 276 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze