Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2006
Corte cost., sent. 10 febbraio 2006, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2006
- Data di deposito
- 10 febbraio 2006
- Data di decisione
- 6 febbraio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004
- art. 4, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004
- art. 4, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004
- art. 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004
- art. 8, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
Massime
Massima n. 30176
E' inammissibile l'intervento ad opponendum dell'Associazione italiana per il WORLD WIDE FUND FOR NATURE O.N.L.U.S., del FAI Fondo per l'Ambiente italiano e di Italia nostra O.N.L.U.S., sulla base della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, non possono intervenire soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. - V., citate, ex plurimis , sentenze n. 469, n. 383 e n. 150/2005.
Massima n. 30177
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, commi 1 e 2, e 7 della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto i profili della intrinseca illogicità e della manifesta irragionevolezza, nonché del cattivo uso della discrezionalità amministrativa, a prescindere dalla violazione del riparto di competenze fra lo Stato e la Regione. Tali censure, infatti, risultano sommarie e meramente assertive, così contraddicendo l'esigenza che il ricorrente esponga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze. - V., citate, ex plurimis , sentenze n. 270/2005, n. 423, n. 286 e n. 73/2004.
Massima n. 30178
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, censurato sotto il profilo del contrasto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Il ricorrente, infatti, non individua un parametro costituzionale rispetto al quale la disposizione indicata dovrebbe fungere da norma interposta, né, dal momento che viene invocata una disciplina attuativa della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, è possibile in alcun modo desumere dalla formulazione del ricorso quale sia l'obbligo comunitario rispetto al quale la norma regionale impugnata dovrebbe ritenersi in contrasto, così violando l'art. 117, primo comma, della Costituzione. - V., citate, sentenze n. 482/1991 e n. 155/1985.
Massima n. 30179
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, censurati perché eccedono la competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) , della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Il ricorrente, infatti, muove dall'erroneo presupposto che la Regione sia priva di potestà legislativa in tema di tutela paesaggistica, omettendo conseguentemente di argomentare in base a quale titolo la legislazione dello Stato dovrebbe imporsi come limite per il legislatore regionale e di individuare le specifiche norme legislative statali che dovrebbero considerarsi violate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione italiana per il WORLD WIDE FUND FOR NATURE O.N.L.U.S., del FAI Fondo per l'Ambiente italiano e di Italia Nostra O.N.L.U.S.;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, dalla legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 27 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché alla «disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggio» e all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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