Corte costituzionale
Sentenza n. 426/2006
Corte cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 426/2006
- Data di deposito
- 19 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, secondo periodo, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
- art. 13, comma 6, terzo periodo, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30862
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, censurato, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 Cost., nella parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi prima della entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e di quelli intervenuti dopo tale data. Quanto al denunciato eccesso di delega, posto che i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere ricostruiti tenendo conto del contesto normativo e che i decreti delegati possono dettare norme che siano coerente sviluppo delle scelte del delegante, la legge di delegazione, nella specie, ha indicato, tra i criteri direttivi, la previsione di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi: ciò non poteva che comportare una profonda revisione del sistema complessivo delle prestazioni economiche da inabilità permanente, tenuto conto che l'originario sistema di calcolo era modellato su parametri mutuati dal meccanismo di calcolo del danno patrimoniale. In ordine all'art. 3 Cost., la separata valutazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13 rispetto a quelli pregressi è conseguenza di una ragionevole scelta discrezionale e quindi rispettosa del principio di eguaglianza, considerato anche che il fluire del tempo è elemento di per sé idoneo a differenziare le situazioni soggettive. Infine, quanto all'art. 38 Cost., che rimette alla discrezionalità legislativa la determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente garantiti, l'adeguatezza della tutela assicurata dalla norma contestata deve essere valutata considerando l'innovazione legislativa nel suo complesso e sotto questo aspetto la nuova disciplina appare migliorativa del precedente regime. - Sulla delega, v., citate, sentenze n. 198/1998 e 117/1997. - Sulle differenze di disciplina ratione temporis , v., citata, ex plurimis , sentenza n. 342/2006. - Sulla decisione di fattispecie analoga (art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1993, n. 243), v., citata, ordinanza n. 108/2002. - Sul criterio che ispira l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, v., citate, sentenze n. 17/1995 e n. 310/1994. - V., altresì, citata, sentenza n. 71/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa e dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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