Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2006

Corte cost., sent. 8 febbraio 2006, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2006
Data di deposito
8 febbraio 2006
Data di decisione
25 gennaio 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30136

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Premesso che, nonostante la lettera degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. non la imponga, l'interpretazione assolutamente dominante e consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione è nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata non da tutti i convenuti costituiti in causa inscindibile, è priva di efficacia, e premesso che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e il convenuto litisconsorte che, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge, non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi, giacché costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile. - Sulla riconducibilità al principio del giudice naturale della ripartizione della competenza territoriale tra giudici, v. le citate sentenze n. 251/1986 e n. 410/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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