Corte costituzionale
Sentenza n. 396/2006
Corte cost., sent. 1° dicembre 2006, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 396/2006
- Data di deposito
- 1° dicembre 2006
- Data di decisione
- 20 novembre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:396
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 7 ottobre 2005
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 117, comma 2, lettera h), Costituzione
- art. 142, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Massime
Massima n. 30808
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, censurato, in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna e dell'art. 127 Cost., nella parte in cui non esclude gli "atti contrari alla Costituzione" dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali. Infatti, la relazione del Ministro per gli Affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri contenente la determinazione ad impugnare non fa riferimento agli "atti contrari a Costituzione". - Sulla necessità che le censure siano indicate nella delibera del Consiglio dei ministri v., citate, sentenze n. 49/2006, nn. 360 e 300/2005, n. 134/2004.
Massima n. 30809
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, per genericità della censura ed erronea indicazione del parametro statutario, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, censurato nella parte in cui non esclude la violazione dei gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali possono intervenire gli organi regionali in tema di rimozione o sospensione degli amministratori locali. Infatti, la relazione ministeriale allegata alla delibera governativa di impugnazione individua specificamente la disposizione censurata e l'oggetto del giudizio ed indica con chiarezza la norma statutaria violata, facendo correttamente riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in tema di "ordinamento degli enti locali".
Massima n. 30810
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h) , Cost., l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. Infatti, i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono estranei all'area delle competenze legislative della Regione, come si evince anche dall'art. 49 dello Statuto regionale e dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e sono riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)», nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della medesima legge regionale n. 13 del 2005, nella parte in cui non esclude la violazione della Costituzione dall'ambito di applicazione della disposizione oggetto di censura, sollevata dal Presidente Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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