Corte costituzionale

Sentenza n. 394/2006

Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n. 394

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
394/2006
Data di deposito
23 novembre 2006
Data di decisione
8 novembre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:394

Norme oggetto del giudizio

  • art. 90, sostituito, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 1, comma 2, lettera a) numero 1), legge n. 61 del 2 marzo 2004
  • art. 1, comma 2, lettera a) numero 1) sostituito, legge n. 61 del 2 marzo 2004
  • art. 90, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 100, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 100, comma 3, modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 1, legge n. 61 del 2 marzo 2004
  • art. 100, comma 3, sostituito, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 61 del 2 marzo 2004
  • art. 90, comma 3, sostituito, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 30800

E' inammissibile l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61, dal momento che detto intervento è stato effettuato oltre il prescritto termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 30801

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) , numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento che il giudice non ha adeguatamente ponderato il quadro normativo di riferimento e non ha, pertanto, sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo . - Sulla ininfluenza del trattamento sanzionatorio previsto per il reato per cui si procede sulla decisione del giudice a quo , quale giudice dell'udienza preliminare v., citate, sentenza n. 295/2002 e ordinanza n. 156/2000.

Massima n. 30802

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a) , numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal momento che il giudice non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo .

Massima n. 30803

La nozione di norma penale di favore, intesa come quella che "sottrae" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva, è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento. Sulla base di tali premesse, risulta palese la natura di norme penali di favore delle disposizioni di cui agli artt. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti rispettivamente dall'art. 1, comma 2, lettera a) , numero 1), e dall'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge 2 marzo 2004, n. 61: applicando il principio di specialità, infatti, dette disposizioni - che puniscono con la sola ammenda chi commette falsi nelle autenticazioni di sottoscrizioni di liste di elettori o candidati e chi forma falsamente liste di elettori o di candidati - sottraggono dall'ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell'ordinamento - che qualificano come delitti e puniscono con pena detentiva i falsi di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale nonché la falsa formazione e l'alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, la sostituzione, soppressione o distruzione dei medesimi, l'uso di atti falsificati, alterati o sostituiti di cui al secondo comma dei medesimi artt. 90 e 100 - talune fattispecie, allo scopo e con l'effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite. - Sulla impossibilità di inquadrare nelle norme penali di favore le disposizioni che delimitano l'area di intervento di una norma incriminatrice, v., citata, sentenza n. 161/2004. - Sulla impossibilità di far discendere la qualificazione di norma penale di favore dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, v., citate, sentenze n. 330/1996 e n. 108/1981, ordinanza n. 175/2001.

Massima n. 30804

Il principio di retroattività della norma più favorevole ha una valenza distinta rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole in quanto, se quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo della esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale, il primo, invece, non ha alcun collegamento con tale libertà, in quanto la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente determinato in base al pregresso panorama normativo. Perciò, mentre la irretroattività della norma sfavorevole trova diretto riconoscimento nell'art. 25, secondo comma, Cost., non altrettanto può dirsi per la retroattività della legge favorevole, il cui fondamento va, invece, individuato nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della lex mitior . Peraltro, il collegamento al principio di eguaglianza segna anche il limite del principio in esame, che appare, perciò, a differenza della irretroattività della norme penale sfavorevole, suscettibile di deroghe, legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. - Sulla irretroattività della legge sfavorevole quale strumento di garanzia del cittadino, v., citata, sentenza n. 364/1988. - Sul fondamento costituzionale dell'irretroattività della legge sfavorevole nell'art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 148/1983. - Sul fatto che la retroattività della lex mitior non trovi fondamento nell'art. 25, secondo comma, Cost., v., citate, ex plurimis , sentenze n. 80/1995, n. 6/1978, n. 164/1974, ordinanza n. 330/1995. - Sulla derogabilità del principio di retroattività della legge più favorevole v., citate, sentenze n. 74/1980 e n. 6/1978, ordinanza n. 330/1995. - Sulla necessità che la lex mitior sia stata validamente emanata affinché possa trovare applicazione il principio di retroattività v., citata, sentenza n. 51/1985. - Sul richiamo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ancorché priva di efficacia giuridica), v., citata, sentenza n. 135/2002.

Massima n. 30805

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 100, terzo comma, del d. P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 1, lettera a) , per violazione dell'art. 3 Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente. La norma punisce con l'ammenda da 500 a 2000 euro sia chi commette uno dei reati di falso di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione della sottoscrizione di liste di elettori o candidati nelle elezioni politiche, sia chi forma falsamente liste di elettori o candidati. Con riferimento alla prima fattispecie, vi è una palese dissimmetria rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, in generale, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate ai fini della descrizione delle condotte incriminate: così, con riguardo alla falsità ideologica del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme - ma il rilievo vale, mutatis mutandis , in rapporto ad ognuna delle altre ipotesi di falso riferibili a tale autentica - la norma censurata sottopone alla sola ammenda un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo delle falsità ideologiche commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico, punite dall'art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni. Tale dissimmetria appare ingiustificata, considerato che la condotta dei due illeciti è, per definizione, identica, che nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene "strumentale-intermedio" della fede pubblica e che il bene finale tutelato dal reato contemplato dalla norma impugnata è di rango particolarmente elevato, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare, trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Analoghe considerazioni valgono per la seconda fattispecie, quella della falsa formazione di liste di elettori o di candidati, nel confronto con il regime previsto, per la generalità dei falsi in materia elettorale, dal secondo comma del medesimo art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957, il quale irrigidisce, e non già attenua, il trattamento sanzionatorio prefigurato dalle corrispondenti norme del codice penale: lo scarto della risposta punitiva è manifestamente irragionevole, non essendo sostenibile che la falsità in questione abbia potenzialità lesive del bene giuridico protetto nettamente inferiori alla media di quelle inerenti agli altri atti destinati alle operazioni elettorali; né si potrebbe fondare la macroscopica differenza di sanzioni su una pretesa distinzione tra falsità inerenti rispettivamente alla fase "preparatoria" del procedimento elettorale e alle fasi "costitutiva" e di verifica dei risultati, in quanto le falsità nella formazione delle liste non esauriscono il novero dei possibili falsi incidenti sulla fase preparatoria, e, in relazione alle altre forme di interferenza illecita, gli artt. 96, 97 e 98 del medesimo d.P.R. non effettuano alcuna cesura tra fase preparatoria e fasi successive. Senza contare che, infine, le disposizioni censurate determinano un'ulteriore incongruenza, poiché la falsa formazione di liste viene ad essere assoggettata ad una pena incomparabilmente più mite rispetto all'uso delle liste falsificate e alla sostituzione, soppressione o distruzione di liste vere, nonostante si tratti di fattispecie equiparabili sul piano del disvalore. - Sull'ammissibilità di un sindacato di costituzionalità sul merito delle scelte legislative solo in caso di manifesta irragionevolezza v., citate, ex plurimis , sentenze n. 144/2005, n. 364/2004, n. 287/2001, ordinanze n. 109, n.139 e n. 212/2004, n. 177, n. 206 e n. 234/2003. - Sull'esigenza di una razionalizzazione del sistema dei reati elettorali v., citate, sentenze n. 455/1998, n. 84/1997, n. 121/1980, n. 45/1967. - Sulla regola per cui le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori v., citata, sentenza n. 83/1992.

Massima n. 30806

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lettera a) , numero 1), per violazione dell'art. 3 Cost.. La norma punisce con l'ammenda da 500 a 2000 euro chi commette uno dei reati di falso di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione di liste di elettori o candidati nelle elezioni amministrative, sia chi forma falsamente liste di elettori o candidati. Con riferimento alla prima fattispecie, vi è una palese dissimmetria rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, in generale, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate ai fini della descrizione delle condotte incriminate: così, con riguardo alla falsità ideologica del pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme - ma il rilievo vale, mutatis mutandis , in rapporto ad ognuna delle altre ipotesi di falso riferibili a tale autentica - la norma censurata sottopone alla sola ammenda un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo delle falsità ideologiche commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico, punite dall'art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni. Tale dissimmetria appare ingiustificata, considerato che la condotta dei due illeciti è, per definizione, identica, che nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene "strumentale-intermedio" della fede pubblica e che il bene finale tutelato dal reato contemplato dalla norma impugnata è di rango particolarmente elevato, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare, trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Analoghe considerazioni valgono per la seconda fattispecie, quella della falsa formazione di liste di elettori o di candidati, nel confronto con il regime previsto, per la generalità dei falsi in materia elettorale, dal secondo comma del medesimo art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, il quale irrigidisce, e non già attenua, il trattamento sanzionatorio prefigurato dalle corrispondenti norme del codice penale: lo scarto della risposta punitiva è manifestamente irragionevole, non essendo sostenibile che la falsità in questione abbia potenzialità lesive del bene giuridico protetto nettamente inferiori alla media di quelle inerenti agli altri atti destinati alle operazioni elettorali; né si potrebbe fondare la macroscopica differenza di sanzioni su una pretesa distinzione tra falsità inerenti rispettivamente alla fase "preparatoria" del procedimento elettorale e alle fasi "costitutiva" e di verifica dei risultati, in quanto le falsità nella formazione delle liste non esauriscono il novero dei possibili falsi incidenti sulla fase preparatoria, e, in relazione alle altre forme di interferenza illecita, gli artt. 86, 87 e 88 del medesimo d.P.R. non effettuano alcuna cesura tra fase preparatoria e fasi successive. Senza contare che, infine, le disposizioni censurate determinano un'ulteriore incongruenza, poiché la falsa formazione di liste viene ad essere assoggettata ad una pena incomparabilmente più mite rispetto all'uso delle liste falsificate e alla sostituzione, soppressione o distruzione di liste vere, nonostante si tratti di fattispecie equiparabili sul piano del disvalore. - Sull'ammissibilità di un sindacato di costituzionalità sul merito delle scelte legislative solo in caso di manifesta irragionevolezza v., citate, ex plurimis , sentenze n. 144/2005, n. 364/2004, n. 287/2001, ordinanze n. 109, n.139, n. 212/2004, n. 177, n. 206, n. 234/2003. - Sull'esigenza di una razionalizzazione del sistema dei reati elettorali v., citate, sentenze n. 455/1998, n. 84/1997, n. 121/1980, n. 45/1967. - Sulla regola per cui le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori v., citata, sentenza n. 83/1992.

Massima n. 30839

Il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem , delle c.d. norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più benevolo di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Tale conclusione si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di "zone franche" dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola. Il suddetto principio impedisce alla Corte di configurare nuove norme penali ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di condotte o di soggetti alla sfera applicativa di una norma più generale, accordando loro un trattamento più favorevole: infatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva, poiché l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, ma consegue all'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore è, inoltre, ammissibile anche sotto il profilo processuale, poiché le pronunce concernenti la legittimità di tali norme possono influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, vuoi incidendo sulle formule di proscioglimento, o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze, vuoi perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema e lo stabilire in quale modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici devono affrontare caso per caso, vuoi perché non può escludersi che il giudizio della Corte si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi indicati in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione. - Sulla ragione sostanziale che osta all'adozione di pronunce in malam partem in materia penale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 161/2004, n. 49/2002, n. 508/2000; ordinanze n. 187/2005, n. 580/2000, n. 392/1998, n. 132/1995. - Sulla rimessione al Parlamento della riserva sulla scelta dei fatti da sottoporre a pena, v., citata, sentenza n. 487/1989. - Sulla impossibilità per la Corte di creare nuove fattispecie criminose e di incidere in peius sulla risposta punitiva v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 317/2000 e n. 337/1999. - Sulla sindacabilità delle norme penali di favore v., citate, sentenze n 148/1983, n. 826/1988, n. 124/1990, n. 167 e n. 194/1993, n. 25/1994, ordinanze n. 95/2004, n. 433/1998. - Sulla intangibilità del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole v., citata, sentenza n. 161/2004. - Sugli effetti nel giudizio a quo delle pronunce sulla legittimità di norme penali di favore v., citate, sentenze n. 25/1994, n. 167 e n. 194/1993, n. 124/1990, n. 148/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), della citata legge n. 61 del 2004;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90 del citato d.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), secondo capoverso, della medesima legge n. 61 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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