Corte costituzionale

Sentenza n. 390/2006

Corte cost., sent. 21 novembre 2006, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/2006
Data di deposito
21 novembre 2006
Data di decisione
8 novembre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 339 del 25 novembre 2003
  • art. 1, legge n. 339 del 25 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 30791

Non è ammissibile l'intervento dell'O.U.A. - Organismo unitario dell'Avvocatura - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. - V. ordinanza di correzione di errore materiale n. 9/2007, con la quale è stato disposto che nel par. 3 del considerato in diritto, l'espressione "ribadito quanto disposto con ordinanza, della quale si è data lettura in udienza, circa" sia sostituita con la locuzione "dichiarata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte".

Massima n. 30792

E' inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurati dal Tribunale di Napoli, per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost., laddove stabiliscono, rispettivamente, che i commi 56, 56- bis e 57 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che consentono l'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno - non si applicano all'iscrizione all'albo degli avvocati e che i pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione a detto albo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e risultanti ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego (con conseguente cancellazione dall'albo) o per l'esercizio della professione forense.

Massima n. 30793

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui stabilisce che i commi 56, 56- bis e 57 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che consentono l'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno - non si applicano all'iscrizione all'albo degli avvocati. Non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle - tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo - alle quali i pubblici dipendenti a part time ridotto possono accedere, poiché tale professione presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti derivanti dalla "commistione" fra pubblico impiego e libera professione; ciò anche considerando che tale opzione è coerente con la caratteristica - peculiare della professione forense - dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario" (art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato). Inoltre, non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto agli avvocati della comunità europea pubblici dipendenti, dal momento che l'art. 8 della direttiva 98/5/CE stabilisce che "l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia". A ciò si aggiunga che l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che alla direttiva ha dato attuazione, estende agli avvocati di altri Stati membri - sia stabiliti sia integrati in Italia - le norme sull'incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. > >- Sulla infondatezza delle censure mosse all'art. 1, commi 56 e 56- bis , della legge n. 662 del 1996, abrogativa del divieto di iscrizione agli albi degli avvocati in precedenza esistente per i pubblici dipendenti v., citata, sentenza n. 189/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile l'intervento in entrambi spiegato dall'OUA – Organismo Unitario dell'Avvocatura;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della medesima legge sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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