Corte costituzionale

Sentenza n. 363/2006

Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
363/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:363

Parametri

Massime

Massima n. 30745

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., in quanto prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, le censure contenute nel ricorso investono unicamente l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti già nominati a tempo determinato per chiamata dall'esterno, e non l'ordinaria possibilità di conferire incarichi dirigenziali ad esterni.

Massima n. 30746

E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, per violazione del principio del concorso pubblico ex art. 97, terzo comma, Cost., assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma, prevedendo che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce una deroga al principio del concorso pubblico, forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, e non trova alcuna ragione giustificatrice che la legittimi, risolvendosi in un privilegio indebito per alcune categorie di soggetti. > >- Sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all'art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio v., citate, sentenze n. 205 e n. 81/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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