Corte costituzionale
Sentenza n. 363/2006
Corte cost., sent. 9 novembre 2006, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/2006
- Data di deposito
- 9 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:363
Parametri
Massime
Massima n. 30745
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., in quanto prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, le censure contenute nel ricorso investono unicamente l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti già nominati a tempo determinato per chiamata dall'esterno, e non l'ordinaria possibilità di conferire incarichi dirigenziali ad esterni.
Massima n. 30746
E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, per violazione del principio del concorso pubblico ex art. 97, terzo comma, Cost., assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma, prevedendo che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno possa essere iscritto con delibera della Giunta provinciale nell'albo degli aspiranti dirigenti, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce una deroga al principio del concorso pubblico, forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, e non trova alcuna ragione giustificatrice che la legittimi, risolvendosi in un privilegio indebito per alcune categorie di soggetti. > >- Sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all'art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio v., citate, sentenze n. 205 e n. 81/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze