Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2006
Corte cost., sent. 13 gennaio 2006, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2006
- Data di deposito
- 13 gennaio 2006
- Data di decisione
- 9 gennaio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
- art. 7, comma 2, legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
- art. 21, legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
- art. 25, comma 3, legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
- art. 25, comma 4, lettera a), legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
- art. 25, comma 2, legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
- art. 4, comma 1, legge della Regione Marche n. 27 del 16 dicembre 2004
Parametri
- art. 122, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 5, legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
- art. 117, comma 2, lettera g), Costituzione
Massime
Massima n. 30067
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e 4, lettera a) , della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, sollevate in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dal momento che la scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, con la conseguenza che le questioni proposte nei confronti di norme non considerate da tale scelta politica sono inammissibili. - V., citate, sentenze n. 106/2005, n. 166/2004, n. 338/2003, n. 533/2002.
Massima n. 30068
E' inammissibile, per originario difetto di interesse a ricorrere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g) , della Costituzione, dal momento che è riferita ad una norma non più in vigore e che non risulta aver avuto nel frattempo alcuna applicazione: infatti, l'originario testo della norma, prima della proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, dall'art. 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5.
Massima n. 30069
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, secondo cui "il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal presidente della Giunta regionale". Il ricorrente assume, in primis , che la composizione del consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria, onde, sino all'entrata in vigore del nuovo statuto, non può essere oggetto di legge ordinaria: peraltro, l'art. 25 della legge impugnata prevede espressamente che le disposizioni in essa contenute si applicano solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, con la conseguenza che neppure in astratto si sarebbe potuto porre un problema di determinazione dell'ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime transitorio di cui all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha efficacia vincolante solo fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali. In secondo luogo, la norma impugnata non si scontra con il nuovo statuto, che fissa in quarantadue il numero dei componenti del Consiglio regionale, dal momento che l'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 7, comma 1, 11, comma 2, 6, comma 1, e 11, comma 1, dello Statuto - in particolare la previsione della concomitanza delle elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Giunta - porta ad escludere che il legislatore statutario abbia inteso considerare il Presidente della Giunta regionale quale componente del Consiglio regionale, come, viceversa, è espressamente previsto per il Presidente del medesimo Consiglio. - V., citata, sentenza n. 196/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 21 e dell'art. 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della citata legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il medesimo ricorso;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della stessa legge della Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il predetto ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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