Corte costituzionale
Sentenza n. 266/2006
Corte cost., sent. 6 luglio 2006, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/2006
- Data di deposito
- 6 luglio 2006
- Data di decisione
- 21 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:266
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30579
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento di paternità, la preventiva prova dell'adulterio del coniuge. Ed invero, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e l'apodittica affermazione della rilevanza sulla base del mero richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.
Massima n. 30580
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Subordinare, infatti, l'accesso alle prove tecniche, le quali, alla luce dei progressi della scienza biomedica, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa la irrilevanza di tale prova ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica. > >- Sulla impossibilità della Corte, in presenza di un "diritto vivente", di proporre differenti soluzioni interpretative, v. sentenza citata n. 299/2005. > >- Sulla tutela di diritti fondamentali attinenti lo status e la identità biologica, v. sentenza citata n. 50/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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