Corte costituzionale
Sentenza n. 232/2006
Corte cost., sent. 16 giugno 2006, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/2006
- Data di deposito
- 16 giugno 2006
- Data di decisione
- 5 giugno 2006
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- articolo unico, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 29 settembre 2004
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 47, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 30482
E' ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto la legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3 della Regione che ha emanato la legge in contestazione.
Massima n. 30483
Non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto la legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3 della Provincia autonoma di Bolzano, essendo volto non già a rivendicare la propria competenza legislativa in materia, ma solo ad adiuvandum in favore della Regione nella difesa della competenza legislativa di quest'ultima. > >
Massima n. 30484
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3, dal momento che, con iter argomentativo del tutto coerente, la Corte rimettente ha diffusamente esposto le ragioni per le quali la legge in oggetto deve considerarsi di interpretazione autentica, con conseguente applicabilità della stessa alla fattispecie sub iudice , stante la sua efficacia retroattiva.
Massima n. 30485
Illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-AltoAdige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3, in riferimento agli artt. 4, 25 e 47 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. La norma, infatti, imponendo una data interpretazione delle norme disciplinanti le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale - di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 - interviene in materia sottratta alla potestà legislativa della Regione e devoluta a quella delle province autonome dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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