Corte costituzionale

Sentenza n. 217/2006

Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/2006
Data di deposito
1° giugno 2006
Data di decisione
17 maggio 2006
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:217

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30461

Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata descrizione della fattispecie da parte del giudice remittente, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale "i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia", in quanto il contesto dell'ordinanza rende sufficientemente evidente l'oggetto del giudizio elettorale a quo , vertente sull'eleggibilità del convenuto ad una delle cariche elettive indicate dalla disposizione denunciata, per essere egli titolare, in una società per azioni con capitale maggioritario dell'ente locale, di una delle funzioni dalla stesa disposizione previste.

Massima n. 30462

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale "i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia", laddove, rispetto alle stesse cariche, il successivo art. 63, comma 1, numero 1, stabilisce soltanto l'incompatibilità degli amministratori e dipendenti "con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia". I primi sono, infatti, titolari di compiti in persone giuridiche delle quali l'ente locale contribuisce a formare la volontà, tramite la partecipazione azionaria maggioritaria, mentre i secondi sono titolari di compiti in organismi che sono solo controllati dall'esterno dall'ente locale, tramite la vigilanza o la concessione di sovvenzioni; pertanto, poiché nel primo caso l'ente locale controlla la società dall'interno, la norma prescrive una conseguenza giuridica (l'ineleggibilità) intesa a prevenire l'eventualità che il candidato ponga in essere, mediante l'esercizio dei poteri (anche "di influenza") connessi alla sua carica nella società, indebite pressioni sugli elettori, laddove nel secondo caso il controllo dell'ente locale (attraverso la vigilanza o il sovvenzionamento) riguarda solo l'attività e non la riguarda neppure necessariamente nella sua interezza, dal che deriva una conseguenza giuridica meno grave (l'incompatibilità), diretta a evitare conflitti d'interesse tra gli amministratori o dipendenti dell'ente, istituto o azienda, da una parte, e, dall'altra, l'ente locale che su tali organismi esercita il controllo. Le fattispecie normative poste a raffronto dal giudice a quo sono dunque non comparabili, con assorbimento delle altre censure formulate, per la loro dipendenza logica dalla prima.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Massa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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