Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2006
Corte cost., sent. 1° giugno 2006, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2006
- Data di deposito
- 1° giugno 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 15 del 26 maggio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30455
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15, censurato, in riferimento agli articoli 114, 117, comma secondo, lettera s) , e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché per violazione del dovere di leale collaborazione, nella parte in cui prevede che la Regione provveda agli interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante delegazione amministrativa rispettivamente all'Ente zona industriale di Trieste ed al Consorzio di sviluppo industriale nella zona Aussa - Corno. Il ricorso contiene infatti censure generiche, in quanto denuncia la violazione degli indicati parametri senza chiarire in quale modo la Regione - la quale, peraltro, a norma degli artt. 4, n. 2, e 5, n. 16 e n. 22, dello statuto speciale, è dotata di potestà legislativa, rispettivamente, primaria nella materia "bonifiche" e concorrente nelle materie "igiene e sanità" e "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" - avrebbe inciso, con la censurata previsione legislativa, sul potere statale in materia; né indica quali siano esattamente le competenze degli enti locali che si assumono violate dalla norma impugnata; né, per quanto concerne la violazione del principio di leale collaborazione, precisa in quali attività si sarebbe dovuto, nella specie, concretare detto principio, invocato del resto in modo del tutto astratto. > >- Sulla necessità che anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale sia definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata, v. le citate sentenze n. 450 e n. 360/2005, n. 213/2003, n. 384/1999, n. 261/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sollevata, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché per violazione del dovere di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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