Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2006
Corte cost., sent. 26 maggio 2006, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2006
- Data di deposito
- 26 maggio 2006
- Data di decisione
- 17 maggio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, ultimo inciso, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
- art. 2, comma 2, ultimo inciso, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
- art. 2, comma 3, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
- art. 2, comma 4, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
- art. 2, comma 4, ultimo inciso, legge della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2005
Parametri
- art. 110, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 30422
La promulgazione e la pubblicazione, nelle more del giudizio, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6, comporta che la pronuncia della Corte sia adottata nei confronti di tale legge, anziché nei confronti della delibera legislativa, approvata nella seduta del 12 aprile 2005 dall'Assemblea regionale siciliana, i cui art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 erano stati oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato. > >- Sentenze citate nn. 55/2001 e 271/1996.
Massima n. 30423
La Corte ha avuto modo di chiarire che non può desumersi dall'art. 110 Cost. una competenza esclusiva ed accentrata degli uffici ministeriali di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari, che restano distribuite tra centro e periferia secondo le norme e le prassi statali fissate da tempo e ribadite dalla legge di delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 110 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
Massima n. 30424
Va escluso che le norme regionali impugnate introducano alterazioni di alcun tipo nell'organizzazione e nelle procedure interne dell'amministrazione giudiziaria, tanto più che il carattere puramente facoltativo della richiesta di comando di personale o di comodato di beni strumentali, da parte dei capi degli uffici statali, esclude che con legge regionale siano stati introdotti vincoli a carico di organi dello Stato. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g) , della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
Massima n. 30425
La norma impugnata si limita a precisare che dall'assegnazione di risorse umane alle amministrazioni statali non può derivare alcun diritto dei dipendenti comandati ad emolumenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni destinatarie, per cui l'assetto del rapporto di lavoro del personale comandato non viene inciso dalla norma impugnata. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 2, comma 4, ultimo inciso, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
Massima n. 30426
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6. Il remittente, infatti, sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche, prospetta la rilevanza delle questioni de quibus in modo puramente ipotetico ed eventuale. > >- Ordinanze citate nn. 374/2004, 345/2002 e 339/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, dell'art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4, e degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005 n. 6 (Disposizioni per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme citate in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle medesime norme in riferimento all'art. 110 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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