Corte costituzionale

Sentenza n. 205/2006

Corte cost., sent. 26 maggio 2006, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/2006
Data di deposito
26 maggio 2006
Data di decisione
17 maggio 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, legge della Regione Umbria n. 2 del 1° febbraio 2005
  • art. 19, comma 2, lett. b), legge della Regione Umbria n. 2 del 1° febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30419

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, lettera b) , della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2, che prevede (comma 1) che " il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari, in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7" e (comma 2) che "i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004". L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, infatti, non può essere considerato ex se , ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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