Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2006

Corte cost., sent. 28 aprile 2006, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2006
Data di deposito
28 aprile 2006
Data di decisione
20 aprile 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:174

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30367

Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore della procedura fallimentare. In presenza di un sistema che prevede l'anticipazione da parte dell'Erario di spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari riguardi il solo curatore. La volontarietà e non obbligatorietà dell'incarico e la non assimilabilità della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese (e degli onorari) fra quelle che sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo. L'invocazione della prassi secondo cui i giudici delegati indennizzano i professionisti, cui è affidata la curatela di fallimenti privi di attivo, con la nomina a curatori di fallimenti nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile, non è probante, poiché lascia comunque senza compenso il curatore per l'attività svolta nel fallimento senza attivo. > >- Con la sentenza n. 302/1985, citata, la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del r.d. n. 267 del 1942 (abrogato dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui non prevedeva che il compenso del curatore, in mancanza di attivo, fosse posto a carico dell'Erario, argomentando dalla non qualificabilità del curatore come lavoratore ex art. 36 Cost. e dalla non obbligatorietà dell'accettazione dell'incarico. > >- Le ordinanze n. 488/1993 e n. 368/1994, citate, hanno concluso per la manifesta infondatezza della stessa questione argomentando anche dalla insussistenza di disparità di trattamento fra il curatore e gli avvocati e procuratori nominati d'ufficio, per la facoltatività dell'incarico in un caso e l'obbligatorietà dello stesso nell'altro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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