Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2006
Corte cost., sent. 21 aprile 2006, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2006
- Data di deposito
- 21 aprile 2006
- Data di decisione
- 5 aprile 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 30358
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma, 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione del processo. Questo presidio, di carattere eccezionale, è, da sempre, previsto solo per il processo penale, perché solo esso è, per sua natura, idoneo a suscitare perturbamenti, specie nel luogo in cui si celebra. Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen. non possono che fondarsi e riflettersi sull'oggetto dello stesso, rappresentato da una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato: si tratta di un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato. Pertanto, l'istituto della rimessione si rivela concettualmente eccentrico rispetto alla ipotetica attribuzione di un potere di iniziativa in capo a chi, pur potendo agire in sede propria - ove la rimessione non è prevista - ha scelto di attivare la domanda nel processo penale. La parità delle parti evocata nell'ordinanza finisce per risultare fuorviante, poiché su di essa si intenderebbe far leva per omologare situazioni processuali eterogenee, quali sono quelle che caratterizzano gli interessi ed il coinvolgimento delle parti necessarie del processo, rispetto alla tutela risarcitoria o restitutoria che l'ordinamento assicura alla parte civile. Imputato e parte civile esprimono due entità soggettive fortemente diversificate, non solo sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti, ma anche e soprattutto per l'impossibilità di configurare in capo ad essi un paradigma di par condicio valido come regola generale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali. Perché l'imputato possa ragionevolmente subire lo spostamento del processo dal suo "giudice naturale", deve essere il "suo" processo (vale a dire quello penale) ad essere turbato, perciò solo i protagonisti necessari sono logicamente abilitati ad attivare l'eccezionale meccanismo di scrutinio, e non altri, che possono assumere solo le vesti di controinteressati o cointeressati rispetto alle posizioni dell'imputato e del pubblico ministero. Ne deriva che, nella ponderazione dei valori coinvolti, la scelta del legislatore di consentire soltanto all'imputato ed al pubblico ministero di formulare la richiesta di rimessione non può ritenersi discriminatoria. > >- Sulle esigenze che l'ordinamento del processo penale intende soddisfare attraverso la rimessione v., citate, sentenze n. 50/1963 e n. 82/1971. - Sul favor separationis tra azione civile e azione penale v., citata, sentenza n. 75/2001. > >- Ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale: v., citate, ex plurimis , sentenza n. 98/1996 e ordinanza n. 124/1999. > >- Che la formula "giudice naturale" «non ha nell'art. 25 [Cost.] un significato proprio e distinto, [...] nulla in realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge"» si legge in sentenza n. 88/1962 e in ordinanza n. 100/1984, citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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