Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2006
Corte cost., sent. 7 aprile 2006, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2006
- Data di deposito
- 7 aprile 2006
- Data di decisione
- 3 aprile 2006
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), in combinato disposto con, legge n. 230 del 8 luglio 1998
- art. 15, comma 6, legge n. 230 del 8 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 30316
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) , e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti. Le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce delle finalità del legislatore, consistenti nel vietare l'uso e la detenzione di armi a soggetti che, grazie al ripudio delle stesse, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare: il divieto imposto, generalizzato e permanente, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di rifiuto della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili, perderebbe la sua natura ideale e rivelerebbe una probabile funzione strumentale. Nell'ottica del legislatore - secondo l'art. 30 regio decreto n. 773 del 1931 - armi sono sia le c.d armi proprie, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, sia le bombe, sia qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti: chiaro è che, poiché il divieto concerne, in sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, questi ultimi sono presi in considerazione in quanto predisposti per l'offesa alla persona, con conseguente esclusione di quelli destinati a fini esclusivamente civili. Pertanto, gli obiettori che detengono esplosivi a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione o commercializzazione degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di servizio alternativo al servizio militare, ma si limitano a svolgere, nei modi e limiti previsti dalla legge, un'attività di natura prettamente civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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