Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2006

Corte cost., sent. 24 marzo 2006, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2006
Data di deposito
24 marzo 2006
Data di decisione
20 marzo 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971
  • art. 11, comma 2, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 30284

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I giudici a quibus , infatti, offrono un quadro normativo di riferimento assai carente, con conseguente inidoneità della questione ad essere proposta; mentre, in relazione ad altre ordinanze di rimessione, le norme censurate si appalesano inconferenti, incidendo esse sulla entità della contribuzione, mentre i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare le norme concernenti la base di calcolo della pensione, poiché, nei giudizi a quibus , l'oggetto è costituito dalla domanda di riliquidazione della pensione, sulla base di una retribuzione pensionabile maggiore di quella posta a fondamento della liquidazione praticata in via amministrativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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