Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/2006
Corte cost., ord. 10 marzo 2006, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/2006
- Data di deposito
- 10 marzo 2006
- Data di decisione
- 6 marzo 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1260, comma 1, codice civile
- art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 58, comma 4, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 4, comma 1, legge n. 130 del 30 aprile 1999
- art. 41, comma 1, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 30243
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis ) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.
Massima n. 30244
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui stabilisce che "nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo". La norma, infatti, non è applicabile nel giudizio a quo , con la conseguenza che la questione sollevata difetta di rilevanza. > >
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, relativamente all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dallo stesso Tribunale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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