Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/2006

Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
455/2006
Data di deposito
28 dicembre 2006
Data di decisione
13 dicembre 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:455

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30889

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, contestato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., nella parte in cui consente all'imputato di chiedere un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare l'opportunità di formulare richiesta di patteggiamento alla luce della nuova disciplina, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge. Infatti, lo spatium deliberandi accordato all'imputato non può ritenersi manifestamente irrazionale né incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest'ultimo essere contemperato con la tutela del diritto di difesa, che nella richiesta di patteggiamento trova una delle sue modalità di esercizio. Quanto al dedotto vulnus dell'art. 97 Cost., il principio del buon andamento non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale ma solo l'organizzazione degli uffici giudiziari. - Sulla richiesta di patteggiamento quale modalità di esercizio del diritto di difesa, v., citate, sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 91/2005 e n. 420/2004. - Sul principio di buon andamento v., citate, sentenze n. 174/2005 e n. 5/2004, ordinanze n. 44/2006 e n. 94/2004.

Massima n. 30890

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Infatti, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa. Inoltre, appare inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici. - V, conforme, sulle preclusioni di ordine soggettivo, l'ordinanza n. 421/2004, citata. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 219/2004. - Sulla discrezionalità legislativa v., citate, sentenza n. 272/1997, ordinanze n. 481/1991 e n. 436/1987. - Sull'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato v., citata, sentenza n. 135/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) e dell'art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 1 della citata legge n. 134 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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