Corte costituzionale
Ordinanza n. 444/2006
Corte cost., ord. 22 dicembre 2006, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 444/2006
- Data di deposito
- 22 dicembre 2006
- Data di decisione
- 6 dicembre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:444
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30899
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una donna in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno. Infatti, con riferimento ad analoga questione, la Corte (ordinanza n. 192/2006) ha affermato che la disposizione censurata non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della stessa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati. Neppure la stessa disposizione viola l'art. 32 della Costituzione, in quanto «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri». Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 31 della Costituzione, va ribadito che detto parametro è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e non può, quindi, essere invocato in riferimento ad una situazione di fatto quale quella prospettata dal rimettente. - In relazione all’affermazione secondo cui l'art. 31 della Costituzione è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, v. citata sentenza n. 70/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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