Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/2006

Corte cost., ord. 22 dicembre 2006, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
444/2006
Data di deposito
22 dicembre 2006
Data di decisione
6 dicembre 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:444

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30899

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una donna in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno. Infatti, con riferimento ad analoga questione, la Corte (ordinanza n. 192/2006) ha affermato che la disposizione censurata non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della stessa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati. Neppure la stessa disposizione viola l'art. 32 della Costituzione, in quanto «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri». Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 31 della Costituzione, va ribadito che detto parametro è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e non può, quindi, essere invocato in riferimento ad una situazione di fatto quale quella prospettata dal rimettente. - In relazione all’affermazione secondo cui l'art. 31 della Costituzione è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, v. citata sentenza n. 70/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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