Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/2006
Corte cost., ord. 21 novembre 2006, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/2006
- Data di deposito
- 21 novembre 2006
- Data di decisione
- 8 novembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:388
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30787
E' manifestamente inammissibile, per difetto di pregiudizialità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, poiché la temporanea limitazione della libertà personale, che si realizza a seguito dell'arresto obbligatorio del cittadino straniero il quale si trovi nella condizione di cui all'art. 14, comma 5- ter, avverrebbe al di fuori dei limiti fissati dall'art. 13, secondo comma, Cost. Infatti, il rimettente ha sollevato detta questione dopo aver negato la convalida dell'arresto ed ordinato la rimessione in libertà dell'arrestato, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma oggetto di censura. - In senso conforme, v. citate ordinanze n. 370/2005, n. 405/2004 e n. 215/2003.
Massima n. 30788
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà del rito direttissimo. Infatti, la questione non è sorretta da alcuna motivazione in ordine all'asserita irragionevole disparità di trattamento, che viene soltanto enunciata in modo apodittico. - Sulla declaratoria di inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. ordinanze n. 161/2006 e n. 212/2005.
Massima n. 30789
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la fattispecie di reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato prescinderebbe dall'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario, in ragione della previsione contenuta nel citato art. 13, comma 7, la quale stabilisce che gli atti concernenti l'espulsione siano comunicati all'interessato, «unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola». Infatti, la medesima questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte, la quale ha rilevato che spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto. - V. citata sentenza n. 257/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nelle parti riguardanti l'arresto obbligatorio e l'obbligatorietà del rito direttissimo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre del Greco – con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, in relazione all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prescrive l'obbligatoria traduzione dell'ordine di espulsione dello straniero in una lingua conosciuta dallo stesso, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre del Greco – con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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