Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/2006

Corte cost., ord. 14 novembre 2006, n. 377

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
377/2006
Data di deposito
14 novembre 2006
Data di decisione
6 novembre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:377

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30775

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto. L'ordinanza di rimessione, infatti, non risulta notificata alle "parti in causa", in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare, quando non ne dà lettura in pubblico dibattimento, la notificazione dell'ordinanza "alle parti in causa", costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte. Sono "parti in causa", a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale. > >- Sulla identificazione delle "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 104/1999. > >- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non risulta notificata alla parte privata, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 395/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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