Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/2006
Corte cost., ord. 14 novembre 2006, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/2006
- Data di deposito
- 14 novembre 2006
- Data di decisione
- 6 novembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:377
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 30775
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto. L'ordinanza di rimessione, infatti, non risulta notificata alle "parti in causa", in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare, quando non ne dà lettura in pubblico dibattimento, la notificazione dell'ordinanza "alle parti in causa", costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte. Sono "parti in causa", a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale. > >- Sulla identificazione delle "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 104/1999. > >- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non risulta notificata alla parte privata, v. citate ordinanze n. 13/2006 e n. 395/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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