Corte costituzionale
Ordinanza n. 374/2006
Corte cost., ord. 14 novembre 2006, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 374/2006
- Data di deposito
- 14 novembre 2006
- Data di decisione
- 6 novembre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:374
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- art. 172, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 32, comma 2, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 29, comma 2, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
Massime
Massima n. 30772
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede le sanzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare, la decurtazione di cinque punti della patente e la sospensione della stessa per quindici giorni alla seconda infrazione. Invero, premesso che non costituisce ragione per una eventuale restituzione degli atti al giudice a quo la modifica legislativa della norma censurata per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, in quanto lo stesso riformula la disposizione mantenendone, però, tutti i presupposti in relazione ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione, in particolare con riguardo ad aspetti del giudizio di merito che, attenendo alla ricostruzione del fatto, potrebbero rendere superflua ogni considerazione sull'applicabilità della norma. > >- Per l'affermazione secondo cui la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione della stessa, è manifestamente inammissibile, vedi citate ordinanze nn. 482, 453, 423, 139/2005 e n. 391/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Giudice di pace di Manduria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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