Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/2006
Corte cost., ord. 9 novembre 2006, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/2006
- Data di deposito
- 9 novembre 2006
- Data di decisione
- 25 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 30756
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non consente allo straniero di ottenere il ricongiungimento familiare con entrambi i genitori nel caso in cui solo uno di questi sia ultrasessantacinquenne ed il ricorrente abbia dimostrato che gli altri figli - che pure vivono nel Paese di origine o di provenienza - siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un corretto bilanciamento dei valori in gioco. Quanto alla censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti, essa è stata già dichiarata infondata dalla Corte, avuto riguardo alla diversità delle situazioni poste a raffronto, che giustifica una disciplina differente, mentre la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 10 della Costituzione - nei termini in cui è stata prospettata - risulta priva di autonoma connotazione. - Su analoghe questioni, relative al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori, v. sentenza n. 224/2005 e ordinanze n. 464/2005 e n. 232/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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