Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/2006

Corte cost., ord. 9 novembre 2006, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
368/2006
Data di deposito
9 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:368

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30756

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non consente allo straniero di ottenere il ricongiungimento familiare con entrambi i genitori nel caso in cui solo uno di questi sia ultrasessantacinquenne ed il ricorrente abbia dimostrato che gli altri figli - che pure vivono nel Paese di origine o di provenienza - siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un corretto bilanciamento dei valori in gioco. Quanto alla censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti, essa è stata già dichiarata infondata dalla Corte, avuto riguardo alla diversità delle situazioni poste a raffronto, che giustifica una disciplina differente, mentre la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 10 della Costituzione - nei termini in cui è stata prospettata - risulta priva di autonoma connotazione. - Su analoghe questioni, relative al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori, v. sentenza n. 224/2005 e ordinanze n. 464/2005 e n. 232/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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