Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/2006

Corte cost., ord. 7 novembre 2006, n. 359

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
359/2006
Data di deposito
7 novembre 2006
Data di decisione
25 ottobre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:359

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 22, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, legge della Regione Umbria n. 23 del 25 novembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30740

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede che, nelle Regioni in cui sono state emanate disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni. Le questioni, infatti, risultano prospettate in modo contraddittorio, in quanto il giudice remittente, per un verso, afferma che la norma statale censurata deve essere applicata nei giudizi a quibus , per altro, che la decisione di questi non dipende dall'applicazione della suddetta norma, e tale contraddittorietà si risolve in un vizio di motivazione sulla rilevanza.

Massima n. 30741

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) , e 119, secondo comma della Costituzione, dell'art. 3, della legge della Regione Umbra 25 novembre 2002, n. 23, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria. Invero, la perdurante applicabilità di tale disposizione nei giudizi principali - in quanto, anche ove non conforme ai poteri attribuiti in materia alle Regioni dalla normativa statale, risulta compresa fra le disposizioni regionali fatte salve in via di sanatoria dall'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 - e la riscontrata impossibilità di esaminare nel merito le sollevate questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la suddetta norma statale (vedi massima sub A), comportano l'irrilevanza delle questioni proposte. > >- Sulle questioni concernenti la perdurante applicabilità, in via di sanatoria, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anche ove non conformi ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale, per effetto dell'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, vedi citata sentenza n. 455/2005; ordinanze nn. 74/2006, 476/2005 e 432/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria regionale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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