Corte costituzionale

Ordinanza n. 346/2006

Corte cost., ord. 27 ottobre 2006, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
346/2006
Data di deposito
27 ottobre 2006
Data di decisione
23 ottobre 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:346

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30720

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, e 43, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) dell'art. 37, sesto comma, suddetto, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme in base alle quali si considerano omesse le dichiarazioni annuali dell'IVA presentate con un ritardo superiore a trenta giorni. Infatti, il rimettente non ha indicato la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, così rendendo carente la descrizione della fattispecie concreta, e non ha fornito le ragioni per le quali ha attribuito alle disposizioni impugnate una delle possibili interpretazioni e non quella adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla graduazione delle sanzioni ed all'individuazione delle condotte punibili, v., citate, sentenze n. 84, 83 e 82/1989 e le ordinanze n. 292/2006, n. 56/1990, n. 524 e 298/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e 43, primo comma, dello stesso d.P.R., nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) dell'art. 37, sesto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) del medesimo art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria); tutte sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze