Corte costituzionale
Ordinanza n. 346/2006
Corte cost., ord. 27 ottobre 2006, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 346/2006
- Data di deposito
- 27 ottobre 2006
- Data di decisione
- 23 ottobre 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 30720
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, e 43, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) dell'art. 37, sesto comma, suddetto, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme in base alle quali si considerano omesse le dichiarazioni annuali dell'IVA presentate con un ritardo superiore a trenta giorni. Infatti, il rimettente non ha indicato la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, così rendendo carente la descrizione della fattispecie concreta, e non ha fornito le ragioni per le quali ha attribuito alle disposizioni impugnate una delle possibili interpretazioni e non quella adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla graduazione delle sanzioni ed all'individuazione delle condotte punibili, v., citate, sentenze n. 84, 83 e 82/1989 e le ordinanze n. 292/2006, n. 56/1990, n. 524 e 298/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e 43, primo comma, dello stesso d.P.R., nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) dell'art. 37, sesto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) del medesimo art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria); tutte sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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