Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/2006

Corte cost., ord. 20 luglio 2006, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
301/2006
Data di deposito
20 luglio 2006
Data di decisione
5 luglio 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 30632

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 Cost., dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - nella parte in cui, in contrasto con il principio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a) , della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, limita il diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio -, per omessa descrizione della fattispecie nell'ordinanza di rimessione, in quanto il rilievo è basato sull'erroneo presupposto che la specie dedotta nel giudizio a quo attenga al rimborso dell'ICI pagata per le aree fabbricabili successivamente divenute inedificabili, laddove il rimettente non fa riferimento ad una sopravvenuta inedificabilità dell'area, ma afferma che l'area, dovendo qualificarsi pertinenza dell'abitazione principale, non sarebbe autonomamente assoggettabile all'imposta, sicché la somma richiesta a rimborso sarebbe stata indebitamente pagata per l'illegittimo assoggettamento dell'area stessa ad autonoma imposizione.

Massima n. 30633

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 Cost., dell'art. 13, comma 1, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui, in contrasto con il principio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a) , della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, limita il diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio, perché, quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., la censura è prospettata in termini incerti e, comunque, contraddittori, atteso che il rimettente non chiarisce se l'eccesso di delega denunciato consista nella fissazione di un termine triennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'ICI non dovuta, che la legge delega non prevedrebbe, ovvero nella previsione di un limite massimo quantitativo all'entità dell'ICI rimborsabile, pari all'imposta pagata per tre annualità, che l'art. 4, comma 1, lettera a) , numero 12, della stessa legge delega fisserebbe, invece, in un importo non eccedente le dieci annualità di imposta; con conseguente incertezza anche in ordine all'individuazione della norma della legge di delegazione che si assume violata; quanto al lamentato contrasto con gli artt. 23 e 70 Cost., non essendo in alcun modo giustificato il richiamo di tali parametri, la motivazione si presenta carente in ordine alla non manifesta infondatezza. > >- Manifesta inammissibilità per incertezza sui termini della questione sollevata: ordinanze n. 114/2006, n. 246/2005 e n. 159/2003. > >- Manifesta inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanza n. 14/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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