Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/2006

Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
296/2006
Data di deposito
14 luglio 2006
Data di decisione
5 luglio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 6 giugno 2005
  • art. 4, primo inciso, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 5, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 1, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • art. 5, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • art. 4, legge n. 470 del 27 ottobre 1988
  • art. 6, legge n. 40 del 7 febbraio 1979
  • art. 45, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 42, legge n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 43, legge n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 44, legge n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 9, comma 1, legge n. 136 del 23 aprile 1976
  • art. 9, comma 10, legge n. 136 del 23 aprile 1976
  • art. 45, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967
  • art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 maggio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 30625

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, da parte di cittadini in qualità di "delegati supplenti" di vari Comuni e nella qualità di "Coordinatori e legali rappresentanti dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione", nonché di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare Regione, in relazione all'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005, in assenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo. Non sussiste, infatti, in capo al singolo cittadino alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dalla Regione Veneto dei Comuni di Teglio Veneto, di Pramaggiore e di Gruaro, né sussiste alcun potere del delegato - tanto "effettivo" quanto "supplente" - nella fase di proclamazione dei risultati referendari da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione; come pure è carente il presupposto oggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato in carenza di una prospettazione, in termini inequivoci, di una lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali. > >- Ordinanza citata n. 69/2006.

Massima n. 30626

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, da parte di cittadini in qualità di "delegati supplenti" di vari Comuni e nella qualità di "Coordinatori e legali rappresentanti dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione", nonché di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare Regione, in relazione all'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005. L'eventuale ricomprensione di atti legislativi fra gli atti da cui origini un conflitto è subordinata, infatti, alla circostanza che "da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze", lesioni che, nella specie, non ricorrono, non risultando comunque prospettata una situazione di conflitto tra poteri dello Stato spettante alla giurisdizione della Corte costituzionale, dal momento che gli stessi ricorrenti riconoscono di promuovere una sorta di ricorso diretto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di molteplici norme. > >- Sentenze citate n. 284/2005 e n. 457/1999; ordinanze citate nn. 69/2006 e 343/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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