Corte costituzionale
Ordinanza n. 296/2006
Corte cost., ord. 14 luglio 2006, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 296/2006
- Data di deposito
- 14 luglio 2006
- Data di decisione
- 5 luglio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 6 giugno 2005
- art. 4, primo inciso, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 5, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 1, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
- art. 5, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
- art. 4, legge n. 470 del 27 ottobre 1988
- art. 6, legge n. 40 del 7 febbraio 1979
- art. 45, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 42, legge n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 43, legge n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 44, legge n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 9, comma 1, legge n. 136 del 23 aprile 1976
- art. 9, comma 10, legge n. 136 del 23 aprile 1976
- art. 45, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 maggio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 30625
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, da parte di cittadini in qualità di "delegati supplenti" di vari Comuni e nella qualità di "Coordinatori e legali rappresentanti dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione", nonché di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare Regione, in relazione all'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005, in assenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo. Non sussiste, infatti, in capo al singolo cittadino alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dalla Regione Veneto dei Comuni di Teglio Veneto, di Pramaggiore e di Gruaro, né sussiste alcun potere del delegato - tanto "effettivo" quanto "supplente" - nella fase di proclamazione dei risultati referendari da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione; come pure è carente il presupposto oggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato in carenza di una prospettazione, in termini inequivoci, di una lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali. > >- Ordinanza citata n. 69/2006.
Massima n. 30626
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, da parte di cittadini in qualità di "delegati supplenti" di vari Comuni e nella qualità di "Coordinatori e legali rappresentanti dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione", nonché di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare Regione, in relazione all'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005. L'eventuale ricomprensione di atti legislativi fra gli atti da cui origini un conflitto è subordinata, infatti, alla circostanza che "da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze", lesioni che, nella specie, non ricorrono, non risultando comunque prospettata una situazione di conflitto tra poteri dello Stato spettante alla giurisdizione della Corte costituzionale, dal momento che gli stessi ricorrenti riconoscono di promuovere una sorta di ricorso diretto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di molteplici norme. > >- Sentenze citate n. 284/2005 e n. 457/1999; ordinanze citate nn. 69/2006 e 343/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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