Corte costituzionale
Ordinanza n. 283/2006
Corte cost., ord. 7 luglio 2006, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 283/2006
- Data di deposito
- 7 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, -bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 30606
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione, degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b) , 3 e 7, 13- bis e 14, comma 5- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevedono che il decreto di espulsione dello straniero è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa, che il consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni non è soggetto a convalida e che gli atti del procedimento di espulsione debbono essere tradotti in una lingua conosciuta allo straniero ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese e spagnolo. Invero, le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus , mentre la questione relativa all'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 è, in ordine al requisito della rilevanza, del tutto ipotetica, atteso che il giudice rimettente si è limitato ad affermare che la mancata comparizione in udienza dello straniero è "presumibilmente determinata dalla già avvenuta esecuzione dell'espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione, dal Giudici di pace di Milano e di Catanzaro con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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