Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2006

Corte cost., ord. 4 luglio 2006, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2006
Data di deposito
4 luglio 2006
Data di decisione
21 giugno 2006
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
  • nel testo sostituito, legge n. 19 del 14 gennaio 1994
  • art. 1, decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996
  • legge n. 639 del 20 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 30573

E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/1994, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio di cui è investita la Corte rimettente, in quanto la questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la configurazione dell'archiviazione - come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo - nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l'emissione dell'atto di citazione. > >- Sulla configurazione giuridica della fase anteriore alla citazione nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, v. citata sentenza n. 415/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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